Articolo 3 - Comportamento nei rapporti tra le imprese associate Le imprese associate sono tenute ad assumere un comportamento leale sia verso i terzi sia fra loro e si obbligano ad evitare azioni, attività o comportamenti anche potenzialmente idonei a causare un danno di immagine od econ omico ad un’ altra impresa, sia direttamente sia attraverso i propri incaricati. I rapporti fra imprese associate, ferma restando la libera concorrenza, dovranno essere improntati alla massima solidarietà ed al perseguimento di pratiche conciliative in caso di contenzioso, segnalando preliminarmente al Collegio dei Probiviri ogni eventuale comportamento non ritenuto conforme al presente Codice. CAPO II RAPPORTI CON I CONSUMATORI Articolo 4 - Criteri di comportamento nei rapporti con i consumatori Le imprese e i loro incaricati sono tenuti ad adottare tutte le iniziative opportune in modo che ogni attività commerciale e promozionale rispetti i principi della correttezza e trasparenza; sono pertanto vietate tutte le pratiche ambigue, scorrette, ingannevoli o sleali, indipendentemente dal fatto che violino specifiche norme di legge e regolamenti nazionali o di fonte comunitaria o internazionale. Articolo 5 - Modalità di svolgimento dell'attività di vendita I contatti personali e quelli telefonici con il consumatore devono essere effettuati in modo e in orario ragionevole per evitare che risultino invadenti. All’atto del primo inco ntro con il consumatore, l’incari cato deve: - comunicare le proprie generalità, il nome e l’indirizzo dell’impresa per la quale opera e lo scopo dell’incontro; - presentare le principali caratteristiche dei prodotti offerti in modo chiaro e comprensibile, senza vantare qualità non dimostrabili; - comunicare il prezzo dei prodotti, comprensivo di tutte le imposte, e le eventuali spese di spedizione e consegna; - specificare le modalità di pagamento e le eventuali condizioni del credito; - illustrare le eventuali garanzie commerciali, che si sommano a quelle di legge, e il servizio di assistenza post-vendita; - informare sulle modalità di trattamento dei dati personali; - dare informazione sul diritto di recesso. Durante le operazioni di vendita l’incaricato deve esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’impresa. Su richiesta del consumatore l’incaricato deve interrompere la dimostrazione o la presentazione di vendita e lasciare la sua abitazione. Articolo 6 - Caratteristiche delle informazioni fornite al consumatore L'incaricato deve comportarsi in modo rispettoso verso il consumatore, tenendo conto delle caratteristiche personali di ogni singolo soggetto cui viene proposta la vendita. 3
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