CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Finalità ed Ambito di applicazione - Finalità Il Codice Etico di UNIVENDITA (qui di seguito indicat o come “Codice”) ha lo scopo di assicurare che la vendita diretta, quale espressione di una delle modalità di distribuzione di beni e servizi, venga realizzata, come servizio per il pubblico, nella tutela dei diritti dei consumatori. In particolare, il presente Codice impegna le imprese associate a mantenere comportamenti etici volti a garantire la correttezza dell’attività commerciale e la sostenibilità economica della vendita diretta. Il Codice definisce le regole per lo svolgimento di attività sostenibil i nell’ambito della vendita diretta ed evidenzia le attività che sono considerate in contrasto con le finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative. L'insieme delle sue regole esprime la base per l'autodisciplina dell’attività commerciale posta in essere dalle imprese associate. - Soggetti vincolati e obblighi Il Codice è vincolante per le imprese associate e i loro incaricati alla vendita che si impegnano ad osservare ed a far accettare le norme del Codice e degli eventuali regolamenti di autodisciplina, ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti di coloro che non si attengano alle decisioni del Collegio dei Probiviri o siano recidivi, nonché a darne opportuna diffusione. Le imprese associate si impegnano a divulgare il Codice ai propri incaricati alla vendita nelle forme che riterranno più opportune ed efficaci. Articolo 2 - Definizioni Nell'applicazione del Codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nelle normative nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di vendita diretta. Nell'interpretazione del presente Codice si intende per: - "vendita diretta" , la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago; - “ impresa di vendita diretta ” (di seguito “ impresa ” ), l ’ impresa esercente la vendita diretta a domicilio; - "incaricato alla vendita" (di seguito “incaricato”) , colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio; - “compenso” , la remunerazione, sotto forma di provvigioni dirette e indirette, che l’incaricato percepisce sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione; - “consumatore” , la persona fisica che acquisti beni o servizi per uso o consumo privato e comunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale o pro fessionale eventualmente svolta; - “prodotto” , qualsiasi bene o servizio destinato al consumatore. 2
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